Sez. 1, Sentenza n. 2723 del 27/03/1997 (Rv. 503322 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Per la parte rimasta contumace - Durata del termine - Annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dalla data di deposito della sentenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Per la parte rimasta contumace, il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza è annuale e decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che decide sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)