Sez. L, Sentenza n. 9388 del 21/04/2006 (Rv. 589848 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento parziale della domanda per nuovo stato invalidante sopraggiunto nel corso del procedimento giudiziario - Requisito contributivo cosiddetto relativo - Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa di ripristino - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Nella decisione della controversia avente ad oggetto il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità revocato per asserita mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il giudice, qualora intenda provvedere, in parziale accoglimento della domanda, al riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)