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Sez. L, Sentenza n. 4221 del 11/12/1974 (Rv. 372891 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - COINCIDENZA DELLA LIQUIDITA CON TALE MOMENTO - ESCLUSIONE - ARRETRATI DELLA PENSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372891-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - COINCIDENZA DELLA LIQUIDITA CON TALE MOMENTO - ESCLUSIONE - ARRETRATI DELLA PENSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 14 della legge 28 luglio 1961 n 830, contenente Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, il primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero del dipendente dal servizio segna il momento dell' insorgenza del diritto alla pensione, ma non necessariamente anche quello della sua liquidita, posto che l' INPS non e sempre in grado di conoscere alla data anzidetta, tutti gli elementi retributivi da calcolarsi nella liquidazione della pensione, in quanto, ai sensi degli artt 21 e 22 della citata legge, questi elementi debbono essergli comunicati per ogni dipendente, a cura delle singole aziende, entro il 30 giugno di ciascun anno. Deve, pertanto, escludersi che sui ratei arretrati della pensione maturino interessi corrispettivi dalla data di decorrenza del diritto alla pensione medesima, salva l'applicabilita degli interessi moratori per il caso di colpevole ritardo nella liquidazione della pensione; ritardo da valutarsi rigorosamente in relazione alle suddette norme che stabiliscono uno stretto collegamento tra gli adempimenti posti a carico delle aziende e quelli a carico dell' INPS. (contra 2632'73, mass n 366111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 28/12/1952 num. 4435 art. 2, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)