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Sez. L, Sentenza n. 2809 del 05/05/1982 (Rv. 420671 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - COINCIDENZA CON QUELLO DELLA LIQUIDITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTERESSI CORRISPETTIVI SUI RATEI ARRETRATI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL PREDETTO DIRITTO - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI PER COLPEVOLE RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420671-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - COINCIDENZA CON QUELLO DELLA LIQUIDITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTERESSI CORRISPETTIVI SUI RATEI ARRETRATI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL PREDETTO DIRITTO - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI PER COLPEVOLE RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

A norma dell'art. 14 della legge 28 luglio 1961 n. 830, contenente Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, il primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero del dipendente dal servizio segna il momento dell'insorgenza del diritto alla pensione, ma non necessariamente anche quello della sua liquidità, posto che l'INPS non è sempre in grado di conoscere, alla data anzidetta, tutti gli elementi retributivi da calcolarsi nella liquidazione della pensione, in quanto, ai sensi degli artt. 21 e 22 della citata legge, questi elementi debbono essergli comunicati per ogni dipendente, a cura delle singole aziende, entro il 30 giugno di ciascun anno, deve, pertanto, escludersi che sui ratei arretrati della pensione maturino interessi corrispettivi dalla data di decorrenza del diritto alla pensione medesima, salva l'applicabilità degli interessi moratori per il caso di colpevole ritardo nella liquidazione della pensione; ritardo da valutarsi rigorosamente in relazione alle suddette norme che stabiliscono uno stretto collegamento tra gli adempimenti posti a carico delle aziende e quelli a carico dell'INPS. (Conf 4221/74, mass n 372891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 28/12/1952 num. 4435 art. 2, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)