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Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005 (Rv. 584092 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE | Fondatezza anche parziale dell'opposizione - Anche per motivi sopravvenuti - Revoca del decreto - Necessità - Fattispecie relativa al tasso di interessi dovuto.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584092-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rilevato che gli interessi dovuti in forza della legge n. 108 del 1996 erano diversi da quelli fissati nell'ingiunzione, non l'aveva revocata, affermando erroneamente che il diverso tasso di interesse riguardava la fase esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)