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Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 25/05/1999 (Rv. 526644 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE | Fondamento anche parziale dell'opposizione - Revoca del decreto - Necessità - Estinzione del debito successivamente alla data di notificazione del decreto - Revoca del decreto - Necessità.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526644-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace resa nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale era stato confermata l'ingiunzione, pur essendo stato effettuato il pagamento della somma ingiunta, in un caso in cui l'ingiunzione era stata notificata dopo l'avvenuto pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)