Sez. 1, Sentenza n. 17206 del 28/08/2004 (Rv. 576321 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno - Prescrizione - Atti interruttivi - Configurabilità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nell'ipotesi di occupazione cd. "acquisitiva", verificatasi in assenza di emissione del decreto di esproprio, deve ritenersi, ai fini del computo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'espropriato, che gli atti dell'Amministrazione meramente interni (o comunque non significativi) siano inidonei ad interromperne il decorso, a differenza di quanto accade in presenza di atti tipici, quali determinazione, offerta o deposito dell'indennità. (Nella specie, la S.C. ha così confermato la sentenza della Corte di merito che aveva escluso ogni contenuto di volontà rinunciataria o ricognitoria del proprio debito, da parte dell'Amministrazione - con conseguente effetto interruttivo della prescrizione - in un semplice modulo contenente una proposta liquidatoria priva di sottoscrizione del debitore e contenente specificazione stampigliata di impegnatività per la P.A. "solo previa approvazione della competente Direzione Generale").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)