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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35998 del 07/12/2022 (Rv. 666250 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI | Impugnazione del riconoscimento di un genitore per difetto di veridicità - Azione intrapresa dal terzo interessato - Figlio maggiorenne al momento dell’azione - Litisconsorzio necessario dell’altro genitore - Esclusione - Differenza rispetto al figlio minore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666250-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, il genitore di cui non si discute lo status non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale pronuncia caducatoria dello "status filiationis" del soggetto maggiorenne non produce effetti rilevanti di alcun genere nei suoi confronti, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, come pure degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Ove, invece, l'azione di impugnazione coinvolga un figlio minorenne, la rilevante modifica della situazione familiare, in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio, giustifica il litisconsorzio necessario del predetto genitore.

Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)