Sez. 1, Sentenza n. 1957 del 02/02/2016 (Rv. 638384 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI | Azione ex art. 263 c.c. nel testo risultante dal d.lgs. n. 154 del 2013 - Nomina di un curatore speciale in rappresentanza del minore - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Inosservanza - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI
In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)