Sez. 2, Sentenza n. 14483 del 05/03/2025 Ud. (dep. 14/04/2025) Rv. 287851-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Somme di denaro depositate in conto corrente cointestato con soggetto estraneo al reato - Rilevanza delle limitazioni derivanti dal codice civile - Esclusione - Tutela per i terzi - Possibilità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è legittima la confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente bancario cointestato con soggetto estraneo al reato, in quanto l'immissione nel conto imprime alle somme una destinazione comune ai cointestatari, senza che rilevino, a tal fine, presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare la solidarietà nei rapporti interni tra creditori e debitori, fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva riferibilità a sé della quota parte delle somme in giacenza. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente prevista per reati fiscali ex art. 12-bis, d.lgs. 74 del 2000).
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)