Sez. 1, Sentenza n. 14465 del 29/07/2004 (Rv. 576737 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi moratori - Previsione di particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione - Relativa pattuizione - Nullità "ex" art. 4 legge n. 741 del 1981 - Configurabilità - Fattispecie in materia d'imputazione dei pagamenti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di pagamenti nell'ambito del rapporto contrattuale nascente dall'appalto di opere pubbliche, l'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile <ratione temporis>), dettato insieme ad altre disposizioni volte ad accelerare le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, e secondo il quale l'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo ha il solo fine di richiamare l'attenzione della Pubblica Amministrazione sull'onere economico in maturazione, e configura il principio di capitalizzazione economica degli interessi, e comporta che tali interessi devono essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione secondo il quale gli arbitri, prima, e i giudici di merito, poi, avevano violato le norme sulla contabilità pubblica, non essendo applicabile, al pagamento dell'Amministrazione, i principi propri dell'imputazione dei pagamenti, contenuti nell'art. 1194 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Cod. Civ. art. 1194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)