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Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 10/05/2005 (Rv. 581646 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Disciplina dell'art. 4 della legge n. 741/81 - Interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo - Patti contrari o derogatori - Nullità - Conseguenze - Obbligo di pagamento degli interessi - Criteri di determinazione - Applicabilità della disciplina ai rapporti in corso - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581646-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

L'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, secondo cui sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, va interpretato nel senso che il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di prezzo o compenso revisionale negli appalti di opere pubbliche comporta sempre l'obbligo degli interessi, in base alle norme che li disciplinano o, in mancanza, al cod. civ., anche con riferimento al saggio degli interessi, se non derogato in senso più favorevole all'appaltatore. Ne consegue l'applicabilità alla parte ancora in corso di un rapporto sorto anteriormente e la sopravvenuta inefficacia delle clausole contrarie contenute nei contratti preesistenti.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)