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Sez. 5, Sentenza n. 15544 del 07/07/2006 (Rv. 592035 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti fiscali pendenti - Comunicazione attestante la regolarità della domanda e l'avvenuto pagamento - Termine - Carattere perentorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592035-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il termine entro il quale gli uffici competenti devono trasmettere alla segreteria della commissione tributaria o alla cancelleria dell'ufficio giudiziario la comunicazione prevista dall'ottavo comma di detta disposizione non ha carattere perentorio, in quanto la definizione della lite discende dalla mera verifica della regolarità della domanda e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, ed in ordine alla stessa la comunicazione non svolge una funzione costitutiva né integrativa, ma soltanto partecipativa nei confronti del giudice, al fine di consentirgli di emettere i provvedimenti opportuni per la definizione e/o l'ulteriore prosecuzione del giudizio, ovvero, nell'ipotesi di comunicata (e non impugnata) invalidità della definizione, per la decisione della controversia.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)