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Sez. 5, Ordinanza n. 21559 del 15/11/2004 (Rv. 579047 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle lite fiscali pendenti ex art. 16 legge n. 289 del 2002 - Comunicazione dell'ufficio finanziario attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento di quanto dovuto - Rilevanza ai fini dell'estinzione del giudizio.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579047-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite fiscale pendente ai sensi dell'art.16 della legge 27dicembre 2002, n. 289, assume sostanziale rilievo, a lume del comma 8 di tale art., la comunicazione con la quale l'ufficio finanziario attesti la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)