Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 23/05/1972 (Rv. 358400 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione della domanda giudiziale si risolve in una valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, salvo che non sia denunziato un errore in procedendo, rispetto al quale la suprema Corte e giudice anche di fatto e non e vincolata all'interpretazione del giudice di merito. (Conf 2308'67, mass n 329524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)