Sez. 2, Sentenza n. 2154 del 18/04/1995 Cc. (dep. 24/05/1995) Rv. 201429 - 01
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari | Arresti in luogo pubblico di cura - Individuazione da parte del giudice - Diritto o facoltà dell'indagato di intervenire sulla scelta - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari
In tema di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo pubblico di cura, ai sensi del primo comma dell'art. 284 cod. proc. pen., incombe al giudice di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero che possa contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su tale individuazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)