Sez. 5, Sentenza n. 3598 del 16/12/2014 Cc. (dep. 26/01/2015) Rv. 262672 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Arresti domiciliari in luogo pubblico di cura - Individuazione del giudice - Diritto o facoltà dell'indagato di intervenire su detta scelta - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., grava esclusivamente sul giudice l'obbligo di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero atto a contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su detta individuazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)