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Sez. 1, Sentenza n. 3225 del 01/03/2012 (Rv. 621947 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Affitto d'azienda - Prelazione a favore dell'affittuario ex art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Spettanza - Sussistenza in capo all'impresa debitrice dei requisiti per beneficiare della cassa integrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2012-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621947-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di liquidazione nel concordato preventivo, il diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della l. 23 luglio 1991, n. 223 spetta all'affittuario dell'azienda sottoposta alla procedura concorsuale, soltanto se l'impresa debitrice sia in possesso, alla data della stipula del contratto d'affitto, del requisito dimensionale, necessario per usufruire dell'intervento straordinario di cassa integrazione, come previsto dal primo comma della disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)