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Sez. 3, Sentenza n. 20807 del 07/10/2010 (Rv. 615457 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Comproprietà dell'immobile - Comunicazione da parte di tutti i comproprietari - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615457-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

Nella disciplina del diritto di prelazione contenuta dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione del locatore di voler trasferire l'immobile, nel caso in cui l'immobile stesso appartenga a più persone, deve provenire da tutti i proprietari, richiedendosi, nel caso in cui provenga da uno solo di essi, la spendita del nome degli altri, nonché, a norma degli artt. 1324, 1350 e 1392 cod. civ., la loro procura per iscritto. In mancanza di tale requisito la "denuntiatio" è inefficace ed inidonea a far decorrere il termine di decadenza posto a carico del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)