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Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 27/04/1990 (Rv. 466890 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONE DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DA PARTE DI TUTTI I PROPRIETARI DELL'IMMOBILE - NECESSITÀ - COMUNICAZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEI PROPRIETARI - EFFETTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466890-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONE DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DA PARTE DI TUTTI I PROPRIETARI DELL'IMMOBILE - NECESSITÀ - COMUNICAZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEI PROPRIETARI - EFFETTI - CONSEGUENZE.*

Nella disciplina del diritto di prelazione configurata dall'art. 38 legge 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione del locatore di voler trasferire l'immobile, nel caso in cui l'immobile stesso appartenga a più persone, deve provenire da tutti i proprietari, richiedendosi, nel caso in cui provenga da uno solo d'essi, la spendita del nome degli altri, nonché, a norma degli artt. 1324, 1350 e 1392, la loro procura per iscritto. In Mancanza, la comunicazione è inefficace e non determina decadenza a carico del conduttore, che non eserciti il diritto di prelazione, salva la ratifica proveniente degli altri proprietari che però non ha un effetto retroattivo, bensì comporta il successivo insorgere dello Onere del conduttore di esercitare il proprio diritto, e, quindi, il decorrere del termine per la dichiarazione del conduttore solo dalla relativa comunicazione. (V 4941/88, mass n 459764, sulla prima parte; (V 2427/88, mass n 458195, sulla prima parte; (V 7229/87, mass n 455343, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)