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Sez. L, Sentenza n. 4839 del 02/04/2001 (Rv. 545439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Limitazione, con il successivo contratto integrativo aziendale, dei destinatari del beneficio previsto dal c.c.n.l. - Intangibilità dei diritti quesiti - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

In tema di successione di contratti collettivi di diverso livello, opera il principio di intangibilità dei diritti che siano stati acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione nazionale e per una prestazione già svolta, allorché al successivo accordo integrativo aziendale siano demandati soltanto i criteri di determinazione dell'ammontare del beneficio retributivo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale - in ordine al premio di produttività istituito per i funzionari bancari con il c.c.n.l. del 1991, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio 1990 e sugli utili maturati per l'azienda bancaria in tale annualità - aveva ritenuto che con il successivo accordo integrativo aziendale del 1992 le parti stipulanti, nel concordare i criteri per la determinazione del relativo ammontare, avessero anche ristretto l'applicabilità del contratto - e, conseguentemente, del premio di produttività - ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione di tale accordo e a quelli successivamente assunti, così escludendo coloro che erano stati collocati in pensione nell'arco di tempo tra la stipulazione del contratto collettivo nazionale e la sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)