Sez. L, Sentenza n. 46 del 10/01/1989 (Rv. 461288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - SOPPRESSIONE DI UN EMOLUMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO E GIÀ ACQUISITO DAI LAVORATORI - DIVIETO - ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMPENSO LIMITATAMENTE AI LAVORATORI ANCORA IN SERVIZIO AL TEMPO DELLA STIPULAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - DIRITTI DEI LAVORATORI GIÀ CESSATI DAL SERVIZIO AL MOMENTO DI DETTA STIPULAZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - SOPPRESSIONE DI UN EMOLUMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO E GIÀ ACQUISITO DAI LAVORATORI - DIVIETO - ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMPENSO LIMITATAMENTE AI LAVORATORI ANCORA IN SERVIZIO AL TEMPO DELLA STIPULAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - DIRITTI DEI LAVORATORI GIÀ CESSATI DAL SERVIZIO AL MOMENTO DI DETTA STIPULAZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
I contratti collettivi di diritto comune, nazionali o aziendali, di natura privatistica, sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti contraenti ed operano di norma ex nunc, benché le parti medesime, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, possano regolare anche situazioni pregresse attribuendo espressamente efficacia temporale diversa ad una o più clausola del contratto, salva, in ogni caso, l'intangibilità dei diritti quesiti, ma non anche delle mere aspettative di fatto. Pertanto, un successivo contratto collettivo, mentre non può disporre la soppressione di un emolumento previsto da un precedente contratto e già acquisito dai lavoratori nel vigore del medesimo, ben può disporre, istituendo un determinato compenso, che la fruizione di questo, anche ai fini del trattamento pensionistico, sia limitata ai lavoratori in servizio al tempo della stipulazione del nuovo contratto, non configurandosi, riguardo al nuovo beneficio retributivo, alcun diritto quesito, ma solo un'aspettativa di mero fatto, dei lavoratori già cessati dal servizio al momento della stipulazione predetta e non essendo operante per l'autonomia negoziale alcun Obbligo di parità di trattamento. (principio affermato, nella specie, con riguardo al premio di rendimento previsto dall'accordo aziendale 29 gennaio 1982 ed alla clausola di tale accordo limitativa del premio ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione dell'accordo stesso). (V 689/88, mass n 457135; (V 4408/87, mass n 453138; (V 260/86, mass n 443895; (V 6493/84, mass n 438077).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)