Sez. 5, Sentenza n. 41782 del 26/05/2016 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 267864 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello del pubblico ministero su richiesta della parte civile - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)