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Sez. L, Sentenza n. 2192 del 08/04/1982 (Rv. 420063 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE - MOTIVO DI REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420063-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE - MOTIVO DI REVOCAZIONE.*

La denunzia di un travisamento di fatto, quando attenga non già alla motivazione della sentenza impugnata, ma al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con le prove acquisite, costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per Cassazione, importando esso un accertamento di merito non consentito in Sede di giudizio di legittimità. (Conf 328/77, mass n 383873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)