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Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 02/05/1996 (Rv. 497327 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Inammissibilità - Deducibilità - In sede di giudizio di revocazione.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497327-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

La denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene non già alla motivazione della sentenza impugnata ma al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione, importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)