diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1146 del 05/02/1987 (Rv. 450707 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - DECORSO DI CENTOTTANTA GIORNI - DECORRENZA - PLURALITÀ DI RICORSI AMMINISTRATIVI - DECORRENZA DAL PRIMO DI ESSI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450707-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - DECORSO DI CENTOTTANTA GIORNI - DECORRENZA - PLURALITÀ DI RICORSI AMMINISTRATIVI - DECORRENZA DAL PRIMO DI ESSI - NECESSITÀ.*

Il disposto del primo comma dell'art. 443 cod. proc. civ. secondo cui la domanda relativa alle controversie previdenziali non è procedibile se non quando siano comunque decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo si riferisce - quanto al dies a quo del termine suddetto - alla proposizione del primo ricorso e non già - nell'ipotesi in cui la procedura amministrativa preveda una pluralità di ricorsi - dalla proposizione di quelli successivi. (V 2845/86, mass n 445885).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)