Sez. L, Sentenza n. 2845 del 22/04/1986 (Rv. 445885 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDE GIUDIZIALI - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE ANZICHÉ AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO - OBBLIGATORIO - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO DEPOSITATO PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI 180 GIORNI, SCADUTO PERALTRO PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDE GIUDIZIALI - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE ANZICHÉ AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO - OBBLIGATORIO - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO DEPOSITATO PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI 180 GIORNI, SCADUTO PERALTRO PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE.*
Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie la procedibilità della domanda - che l'art. 443 cod. proc. civ. collega al previo esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa della controversia stessa ovvero al decorso dei termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o comunque al decorso del termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo - va verificata dal giudice non già al momento del deposito del ricorso, bensì alla prima udienza di discussione, come può dedursi dal secondo comma della norma cit. Che demanda al giudice, proprio in Sede di prima udienza di discussione, di sospendere il giudizio, ove rilevi l'improcedibilità della domanda. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto procedibile la domanda dell'assicurato in un'ipotesi in cui il ricorso era stato depositato prima del decorso del termine di 180 giorni previsto dal cit. Art. 443, ma la prima udienza di discussione cadeva dopo il decorso del termine suddetto). (V 69/84, mass n 432330; (V 292/83, mass n 425100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)