Sez. U, Sentenza n. 3384 del 02/04/1998 (Rv. 514126 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento amministrativo di radiazione da Albo imprenditoriale - Declaratoria di illegittimità del provvedimento stesso da parte del giudice amministrativo - Danno al privato da lesione di diritto soggettivo - Configurabilità - Relativa azione risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'originaria posizione di interesse legittimo acquista, a seguito dell'iscrizione all'Albo (nella specie, quello degli esportatori ortofrutticoli) e dell'acquisizione da parte del privato di un diritto soggettivo all'attività economico imprenditoriale, lo spessore di diritto soggettivo che, con un successivo provvedimento di radiazione dall'Albo stesso, viene leso dalla P.A., in maniera tale da impedire l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sicché, nell'ipotesi in cui il provvedimento di radiazione sia poi riconosciuto illegittimo dal giudice amministrativo - con una decisione che la P.A. faccia passare in giudicato senza, peraltro, adottare un nuovo provvedimento negativo di diverso contenuto - questa è tenuta a rispondere dei danni patrimoniali che il suo provvedimento ha prodotto e la relativa azione risarcitoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/01/1966 num. 31 art. 5, Legge 25/01/1966 num. 31 art. 9, Decreto Legge 11/09/1967 num. 794, Legge 10/11/1967 num. 1000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)