Sez. L, Sentenza n. 9232 del 20/04/2006 (Rv. 589255 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Diritto alle prestazioni - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - Efficacia costitutiva - Illegittimo rifiuto di iscrizione - Tutela in forma specifica e risarcitoria - Sussistenza - Profili di illegittimità dell'irretroattività dell'iscrizione al momento di presentazione della domanda - Manifesta infondatezza - Fattispecie concernente il diritto alla pensione di vecchiaia, a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, di professionista farmacista cancellato dall'albo per dimissioni.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In linea con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, è l'iscrizione all'albo che consente (sia pure solo potenzialmente) l'esercizio della professione protetta e che rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria. Lo "status" professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica. Ne consegue che la tutela dell'aspirante contro il rifiuto illegittimo dell'iscrizione è quella specifica (condanna dell'organo professionale a provvedere), ovvero risarcitoria del danno cagionato dal ritardo, restando escluso che l'interessato possa legittimamente svolgere la professione in assenza di iscrizione, pur nella sussistenza di tutti i requisiti previsti. Ne consegue, inoltre, la manifesta infondatezza delle argomentazioni secondo cui si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali la normativa di settore, sia primaria, sotto il profilo della questione incidentale di costituzionalità, sia secondaria, sotto il profilo della violazione di legge ai fini della disapplicazione, se interpretata nel senso che gli effetti dell'iscrizione non retroagiscono al momento di presentazione della domanda, che pure esaurisce l'onere a carico del richiedente (Principio applicato dalla S.C. in controversia concernente il diritto alla pensione di vecchiaia, a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti - ENPAF - di professionista farmacista cancellato dall'albo per dimissioni. La Corte ha cassato, con rinvio, le decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i requisiti di età, di iscrizione e contribuzione sul presupposto della decorrenza dell'anzianità di iscrizione dalla data di presentazione della domanda e versamento dei relativi contributi e dell'efficacia retroattiva della reiscrizione all'albo dopo la cancellazione per dimissioni).
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 3 com. 3, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 8 com. 1, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 11, DPR 06/02/1976 num. 175 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 17/04/1956 num. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)