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Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013 (Rv. 624685 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Crediti prededucibili - Assoggettamento all'accertamento del passivo avanti agli organi della procedura - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624685-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 (che rinvia sia all'art. 52, regolante il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia all'art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali), 207 e 209 legge fall.; pertanto, anche i crediti prededucibili non possono farsi valere in via ordinaria mediante azioni di condanna o di accertamento, a quella prodromico, atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento del passivo, e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori, e, perciò, anche di coloro la cui pretesa trovi titolo nell'amministrazione della procedura, cui è assegnato il primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, in qualità di crediti prededucibili ex art. 111 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)