Sez. U, Sentenza n. 16429 del 21/11/2002 (Rv. 558644 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Credito di lavoro sorto dopo la dichiarazione d'insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria - Instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione col rito del lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Assoggettamento al procedimento speciale di formazione del passivo per l'accertamento dei crediti - Necessità - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Il credito sorto a favore del lavoratore, derivante dal rapporto negoziale di lavoro intrattenuto con l'impresa in crisi successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95), deve essere fatto valere - ancorché goda del trattamento di prededuzione - secondo il procedimento speciale di formazione del passivo previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, non già in base all'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro. Nè detta interpretazione, ed il conseguente assoggettamento della domanda di pagamento del lavoratore ad una situazione di temporanea improponibilità fino al compimento della verifica in sede amministrativa ai fini dell'ammissione del credito alla massa, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché chi assume di essere titolare di un credito prededucibile non ammesso non perde il proprio diritto soggettivo né la tutela giurisdizionale ma può, al pari di ogni altro creditore, fare opposizione e rivolgersi (a norma dell'art. 98 legge fall., richiamato dall'art. 209 legge fall., applicabile, "ex" art. 1, sesto comma, del D.L. n. 26 del 1979, all'amministrazione straordinaria) al giudice, il quale è chiamato ad accertare l'esistenza e l'importo della pretesa nell'ambito di un regolare procedimento contenzioso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 6, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)