Sez. 2, Sentenza n. 1131 del 12/04/1972 (Rv. 357563 - 01)
POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE - DETENZIONE - IN GENERE - ANIMUS DETINENDI - NOZIONE - RIFIUTO DI RESTITUZIONE DEL DETENTORE - EFFETTI.*
POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE - DETENZIONE - IN GENERE - ANIMUS DETINENDI - NOZIONE - RIFIUTO DI RESTITUZIONE DEL DETENTORE - EFFETTI.*
Nei rapporti possessori che non assurgono al rango di possesso in senso stretto(art 1140 cod civ), perche manca al possessore la volonta di affermare una pretesa di dominio o di esercitare un diritto reale, l'animus detinendi puo essere definito soltanto come volonta di tenere la cosa a propria disposizione, per la soddisfazione di un interesse proprio o per l'adempimento di un dovere. Peraltro, nel momento in cui il detentore non autonomo, e tale e da qualificarsi colui che detiene per ragioni di servizio, comincia a possedere o a detenere in nome proprio per un interesse personale, contro la volonta del possessore(rifiuto di restituzione), egli commette un vero e proprio atto di privazione o impedimento dell'Esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte del possessore. (V 1496'55; 128'46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)