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Sez. U, Sentenza n. 3735 del 14/03/2002 (Rv. 553042 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Addetti agli uffici legali di enti pubblici - Iscrizione nell'elenco speciale - Presupposti - Svolgimento di compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza - Necessità - Conseguenze - Dipendente di Cassa di Risparmio addetto, prima della privatizzazione dell'Ente, all'ufficio legale della direzione del personale - Diritto alla suddetta iscrizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553042-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

L'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presuppone che gli stessi siano inquadrati negli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti stessi e che a tali uffici - aventi, nell'ambito della struttura dell'Ente, una loro autonomia - siano affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza. Non ricorre, pertanto, tale presupposto - mancando l'affidamento di compiti di patrocinio legale in senso stretto - per il dipendente di una Cassa di Risparmio assegnato all'ufficio legale della direzione del personale; costui, essendo privo "ab origine" - allorché la Cassa era un Ente pubblico - di tale diritto all'iscrizione, neppure può mantenerlo, "ex" art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, in conseguenza della privatizzazione dell'Ente di appartenenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)