Sez. U, Sentenza n. 10367 del 19/10/1998 (Rv. 519872 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori - Condizioni - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
Al fine dell'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori, di cui agli art. 3 e 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) si richiede che il dipendente dell'ente pubblico sia addetto ad un ufficio legale - che abbia una sua autonomia nell'ambito della struttura dell'ente - ed, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell'ordinamento dell'ente stesso, sia in linea di principio abilitato a svolgere, nell'interesse di questo, in via esclusiva, attività professionale, intesa in senso comprensivo sia di quella giudiziaria, che di quella extragiudiziaria; né alla mancanza di tale presupposto può supplire la circostanza che - sussistendo come nella specie per l'ente Ferrovie dello Stato (nel regime precedente alla trasformazione in società per azioni) il patrocinio "ex lege" dell'Avvocatura di Stato - il dipendente venga all'occorrenza delegato in giudizio (previa intesa con quest'ultima) dinanzi ad alcuni uffici giudiziari ed in relazione a singole cause, per le quali deve ricevere uno specifico incarico da parte dell'ente patrocinato.
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)