Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 19/06/1971 (Rv. 352472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo e censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri generali ed estratti da applicare al caso concreto, mentre non e sindacabile, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice di merito a ritenere ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo. (Conf 3867'69, mass n 344218' 1018'69, mass n 339480).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)