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Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 19/02/1985 (Rv. 439479 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE - OBLAZIONE - ISTANZA DI AMMISSIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439479-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE - OBLAZIONE - ISTANZA DI AMMISSIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, non può essere avanzata per la prima volta in Sede di legittimità, ove il requisito in fatto cui è condizionata (non recidività dell'istante, ai sensi dello art. 151 secondo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89) non risulti dagli Atti di causa, e richieda quindi un'apposita indagine.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)