Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 09/06/2000 (Rv. 537459 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - AMMENDA | Oblazione - Effetti - Estinzione dell'illecito e arresto del procedimento - Termini - Chiusura del procedimento anche in Cassazione - Carattere finale - Condizioni.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - AMMENDA
Il notaio può estinguere l'illecito disciplinare sanzionato con la sola ammenda, se non è recidivo, ed arrestare il relativo procedimento, effettuando l'oblazione, ai sensi dell'art. 151 secondo comma legge 16 febbraio 1913 n. 89, in qualsiasi fase del procedimento, non essendo fissato, prima della conclusione, alcun termine per esercitare tale diritto soggettivo pubblico, né essendo applicabili, neppure in via analogica, gli articoli 162 e 162 bis cod. pen. - secondo i quali l'oblazione è ammissibile soltanto se precede l'apertura del dibattimento o il decreto penale di condanna - perché la legge notarile disciplina specificatamente l'istituto. Tuttavia, se l'istanza è avanzata in pendenza del giudizio di Cassazione, la sentenza, ancorché dichiarativa, può esser emessa soltanto se l'assenza di recidiva risulta dagli atti di causa, essendo preclusa in tale sede qualsiasi indagine di fatto.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 1913 art. 89 com. 151, Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)