Sez. 2, Sentenza n. 4012 del 12/01/1972 Ud. (dep. 07/06/1972) Rv. 121255 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - GRADUAZIONE DELLA PENA CON CRITERI DIVERSI DA QUELLI SEGUITI DAL PRIMO GIUDICE SENZA MODIFICARE LA GRAVITA DELLA PENA COMPLESSIVA - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - GRADUAZIONE DELLA PENA CON CRITERI DIVERSI DA QUELLI SEGUITI DAL PRIMO GIUDICE SENZA MODIFICARE LA GRAVITA DELLA PENA COMPLESSIVA - LEGITTIMITA.*
Il divieto della reformatio in peius sancito nel terzo comma dell'art 515 cod proc pen si riferisce alla pena complessivamente inflitta dal giudice di primo grado e non alla misura degli aumenti e della diminuzione per le circostanze, o alla pena base. Pertanto il giudice d'appello, anche se appellante sia il solo imputato, puo calcolare la pena partendo da una base piu elevata, e aumentare la pena in relazione alle contestate aggravanti purche, in concreto, la nuova pena non risulti piu grave della precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)