Sez. U, Sentenza n. 5116 del 10/05/1995 (Rv. 492204 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Ente ferrovie dello Stato - Alloggio attribuito a dipendente - Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI
La controversia concernente la revoca della concessione dell'alloggio attribuito al dipendente delle Ferrovie dello Stato per il miglior espletamento del servizio (nella specie, assistente di stazione, con mansioni di deviatore) investe il rapporto di lavoro, che, a seguito della legge 17 maggio 1985, n. 210 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato), ha natura privatistica, invece che di pubblico impiego, e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)