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Sez. 1, Sentenza n. 4169 del 29/04/1994 (Rv. 486422 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Revocatoria di pagamento effettuato dal fallito - Protesti di assegni bancari di entità tale da evidenziare lo stato d'insolvenza - Prova diretta della conoscenza dell'insolvenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486422-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

In tema di revocatoria di pagamento effettuato dal fallito, ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i protesti di assegni bancari, di entità tale da evidenziare obiettivamente lo stato d'insolvenza dell'emittente, offrono anche la prova diretta della conoscenza dell'insolvenza medesima, e non quindi meri elementi presuntivi, ove il beneficiario di quel pagamento sia il presentatore dei titoli protestati o la banca trattaria, cioè uno dei protagonisti della constatazione della mancanza di fondi sul conto del traente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)