Sez. 1, Sentenza n. 7722 del 21/08/1996 (Rv. 499298 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Protesto di titoli rilasciati al convenuto in revocatoria e procedure esecutive promosse da quest'ultimo - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini della revocatoria fallimentare, i protesti e le procedure esecutive costituiscono elementi presuntivi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore che vi è sottoposto, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria, o siano comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza, e quando le procedure esecutive siano state promosse dal medesimo creditore convenuto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)