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Sez. 1, Ordinanza n. 6662 del 20/03/2026 (Rv. 677885-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti - Efficacia ex artt. 182 bis e segg. l.fall. - Efficacia estesa ai creditori non aderenti - Diritti nei confronti dei coobbligati - Persistenza.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677885-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE

Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli artt. 182 bis e ss. l.fall., introdotti prima dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 2, lett. f), del d.l. n. 118 del 2021, conv., con modif., dalla l. n. 147 del 2021, la cui efficacia sia estesa anche ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso.

Legge Falliment. art. 182 bis, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 art. 20, Legge 21/10/2021 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)