diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 21810 del 27/10/2015 (Rv. 637531 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE | Azione revocatoria esperita verso il debitore ed il fideiussore - Fallimento del primo - Ammissione a concordato preventivo e suo adempimento - Estinzione del credito, con effetti preclusivi dell'azione revocatoria, anche nei confronti del fideiussore - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637531-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE

A norma dell'art. 135 della l.fall., ed in deroga alla regola generale secondo cui l'estinzione dell'obbligazione principale determina l'estinzione anche di quelle accessorie, il concordato del fallito non giova ai suoi coobbligati, sicché, ove il concordato intervenga e venga eseguito nel corso di un giudizio per azione revocatoria esperita verso il debitore ed il fideiussore, il creditore può proseguire il giudizio nei confronti di quest'ultimo, rimasto obbligato per il pagamento dell'intero.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 135 com. 2, Cod. Civ. art. 1239, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)