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Sez. L, Sentenza n. 2198 del 03/04/1980 (Rv. 405861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - DISCIPLINA EX ART 37 COST - FUNZIONE - TUTELA DEL LAVORO DELL'UOMO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA FONDATA SU DISPOSIZIONI DI TRATTATI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE COLLETTIVA PER I LAVORATORI UOMINI DI UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER LE DONNE - LEGITTIMITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DIFFERENZIAZIONE RETRIBUTIVA FRA I DIPENDENTI DELLA SIP.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - DISCIPLINA EX ART 37 COST - FUNZIONE - TUTELA DEL LAVORO DELL'UOMO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA FONDATA SU DISPOSIZIONI DI TRATTATI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE COLLETTIVA PER I LAVORATORI UOMINI DI UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER LE DONNE - LEGITTIMITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DIFFERENZIAZIONE RETRIBUTIVA FRA I DIPENDENTI DELLA SIP.*

L'art 37, comma primo, cost e diretto a tutelare la donna lavoratrice e non gia il lavoro dell'uomo, e non possono essere invocate a sostegno di una interpretazione estensiva della citata norma le Disposizioni di trattati o convenzioni internazionali che stabiliscono il principio che a lavoro uguale, nell'ambito di un medesimo rapporto di lavoro con una medesima impresa corrisponde un salario uguale (art 14 n 1 lettera i) convenzione internazionale del lavoro n 117 del 22 giugno 1962, resa esecutiva in Italia con legge 13 luglio 1966 n 657) o il principio della parita della retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro (art 119 del trattato istitutivo della CEE, reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957 n 1203) o lo stesso principio con riferimento ad un lavoro di valore uguale (art 4 comma primo, n 3, della carta sociale europea del 18 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 3 luglio 1965 n 929). Sono pertanto legittime le clausole dei contratti collettivi che prevedono per gli uomini una retribuzione inferiore a quella prevista per le Donne. (principio applicato in relazione ad una differenziazione retributiva fra uomini addetti alla commutazione notturna e Donne addette alla commutazione diurna prevista dal CCNL 24 dicembre 1969 per i dipendenti telefonici). (V 325/79, mass n 396407).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 03/07/1965 num. 929, Legge 13/07/1966 num. 657, Contr. Coll. 24/12/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)