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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018 (Rv. 648720 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Conseguenze - Condanna alle spese - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648720-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)