Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33087 del 20/12/2018 (Rv. 652173 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Società in accomandita semplice - Estinzione - Successione del socio accomandatario nel rapporto di imposta - Necessità di provare la propria qualità - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la propria legittimazione "ad causam", perchè l'estinzione della società determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano assoggettati "pendente societate".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)