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Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003 (Rv. 565376 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Possibilità per l'impoverito di ridurre le conseguenze del fatto produttivo dell'altrui arricchimento - Inerzia dell'impoverito - Effetti sul diritto all'indennizzo - Esclusione - Regola ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565376-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile ad un difetto di diligenza, nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile - sempreché non costituisca espressione di un consenso, non necessariamente negoziale, allo spostamento patrimoniale privo di un titolo specifico, così sottraendo quest'ultimo ad una valutazione di ingiustificatezza - non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata in tema di risarcimento del danno dall'art. 1227 secondo comma cod. civ., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)