Sez. 5, Sentenza n. 5247 del 04/11/1999 Cc. (dep. 31/01/2000) Rv. 216763 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Uso non consentito di marchi o segni distintivi autentici - Reati ex artt. 471 e 474 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
Nessuna norma sanziona penalmente l'uso non autorizzato di marchi o segni distintivi autentici (nella specie, per sovrapproduzione, ossia per superamento dei limiti quantitativi di concessione nell'uso del marchio), onde il fatto rileva solo come illecito civile, atteso che, per il divieto di analogia in materia di norme incriminatrici, non può ritenersi configurabile né il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. (che punisce, tra l'altro, il commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, ma non l'utilizzazione di marchi o segni distintivi autentici senza o oltre il consenso del titolare), né il reato previsto dall'art. 471 cod. pen. (che punisce l'uso non autorizzato di sigilli e strumenti di autenticazione "veri", ma non quello di marchi o altri segni distintivi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 471
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)