Sez. 2, Sentenza n. 678 del 21/03/1963 (Rv. 260901 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - NATURA DEL RELATIVO GIUDIZIO.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - NATURA DEL RELATIVO GIUDIZIO.*
Il giudizio sulla contestazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato in Sede esecutiva ha carattere di cognizione, di mero accertamento, cioe, dell'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzò esso S'innesta nel processo esecutivo, ma ne rimane distinto, quale procedimento incidentale, pregiudizievole allo stesso processo esecutivo. Non spetta pertanto al giudice della contestazione sorta in merito alla dichiarazione del terzo, stabilire il limite di pignorabilita del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo a titolo di retribuzione per rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)