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Sez. U, Sentenza n. 11053 del 22/12/1994 (Rv. 489360 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Esecuzione forzata presso terzi promossa nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Configurabilità o no di un diritto di credito del debitore verso la P.A. (terzo) - Irrilevanza - Mancanza di un rapporto obbligatorio fra questi soggetti - Difetto di giurisdizione - Esclusione - Infondatezza nel merito della pretesa del creditore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489360-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, promossa nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia estranea alla discrezionalità della P.A., senza che su tale assetto della giurisdizione influisca la configurabilità, o meno, di un diritto di credito del debitore in base al rapporto tra questi e il terzo (amministrazione).Pertanto, qualora non sia configurabile un rapporto obbligatorio tra il debitore esecutato e l'ente pubblico terzo pignorato (nella specie, per non essersi ancora concluso il procedimento relativo alla concessione di un finanziamento, da parte della Provincia, al debitore), non si ha difetto di giurisdizione del giudice (ordinario) dell'esecuzione, bensì l'infondatezza, nel merito, della pretesa del creditore procedente, il quale, in quanto agisce "iure proprio", resta estraneo al rapporto in cui la P.A., quale "debitor debitoris", eserciti, in ipotesi, i suoi poteri, senza poter, pertanto, essere titolare di interessi legittimi nei confronti della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)